Con la deliberazione n. 8/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti ha chiarito i limiti entro cui un Comune può accettare una proposta transattiva relativa a tributi locali nell’ambito di un concordato preventivo liquidatorio. Il caso esaminato riguardava la possibilità di incassare soltanto l’imposta dovuta, rinunciando integralmente a interessi e sanzioni.
Il parere richiama il principio generale dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria: imposte e accessori non possono essere liberamente negoziati tra contribuente ed ente impositore, se non quando una norma lo consente espressamente. Tale principio trova fondamento nell’articolo 23 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Ne deriva che l’obbligazione tributaria è rigidamente disciplinata da norme imperative e può essere derogata solo da disposizioni eccezionali.
L’istituto della “transazione fiscale”, previsto dall’articolo 182-ter della legge fallimentare, consente al debitore di proporre riduzioni o dilazioni, ma riguarda esclusivamente tributi gestiti dalle agenzie fiscali e contributi previdenziali. Può applicarsi anche a tributi locali solo quando questi siano amministrati dalle agenzie fiscali tramite specifiche convenzioni. L’assenza di un’esplicita estensione ai tributi locali, nonostante ripetuti interventi legislativi, è interpretata come una scelta consapevole del legislatore e impedisce un’applicazione analogica.
Nel caso concreto, inoltre, la proposta transattiva era stata formulata nella fase esecutiva del concordato, dopo l’omologazione e con riferimento a debiti sorti successivamente. Secondo la Corte, ciò la colloca fuori dal perimetro della norma, che riguarda invece debiti preesistenti e proposte avanzate nelle fasi antecedenti alla definizione del piano o dell’accordo di ristrutturazione.
Pur escludendo la possibilità per il Comune di accogliere la proposta, la deliberazione evidenzia l’evoluzione normativa che consente agli enti territoriali di introdurre forme di definizione agevolata delle proprie entrate, segnalando un progressivo bilanciamento tra la rigidità dei principi tributari e l’esigenza di strumenti gestionali più flessibili ed efficaci.