Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 154/2016, si è pronunciato in favore degli automobilisti spesso vessati dalla brama di introiti da parte soprattutto dei comuni.
In una precedente sentenza era stato affrontato il problema relativo agli autovelox fissi analizzando una importante sentenza della Corte di Cassazione (n. 14543/2016) con la quale gli ermellini hanno statuito la necessaria preventiva e periodica taratura dei dispostiti ai fini della validità della relativa multa.
La sentenza stabilisce che l’obbligo di taratura periodica, già stabilita in una precedente sentenza della Corte di Cassazione (n. 14543/2016) riguardo agli autovelox fissi, è imprescindibile anche per i dispositivi mobili, ovvero quelli utilizzati sotto il controllo manuale diretto della Autorità.
In pratica la mancata taratura non rende attendibile al 100% la rilevazione dell’apparecchio, peraltro in evidente discriminazione rispetto agli altri apparecchi fissi. Nemmeno la presenza degli agenti può sostituire tale obbligo di taratura trattandosi di apparecchiature tecniche soggette a deterioramento e a staratura. Anche gli stessi “meccanismi di autodiagnosi” pertanto devono essere verificati periodicamente controllati.
Considerando che in Italia si contano sulle dita gli uffici che adempiono annualmente all’obbligo di taratura, è possibile affermare che, applicando tale sentenza, almeno il 90% delle multe sono da considerarsi nulle, pertanto da contestare con ricorso dinanzi al giudice di pace.