La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito un importante principio in materia di giurisdizione per le controversie relative ai servizi di tesoreria bancaria svolti per gli enti locali. La questione cruciale è: a quale giudice spetta decidere quando una banca continua a erogare il servizio di tesoreria comunale dopo la scadenza della convenzione?
La questione: pagamenti post-scadenza
L’Ordinanza n. 13762 del 22 maggio 2025, con Presidente D’ASCOLA e Relatore BERTUZZI, si è pronunciata su un conflitto negativo di giurisdizione. La lite riguardava la richiesta di una banca concessionaria di ottenere il pagamento del corrispettivo per il servizio di tesoreria fornito a un Comune oltre il termine stabilito dalla convenzione originale.
In casi come questo, la banca chiede un compenso di natura economica, che farebbe pensare al giudice ordinario. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che non è così se l’azione in giudizio tocca l’essenza del rapporto concessorio.
Il principio: se implica la “proroga tecnica” decide il T.A.R.
Secondo la Suprema Corte, la giurisdizione è del giudice amministrativo (G.A.) se la domanda della banca non è meramente patrimoniale, ma presuppone la qualificazione giuridica del rapporto post-scadenza.
In sostanza, se per decidere sul pagamento il giudice deve prima accertare:
- Se il servizio è stato svolto in via di fatto (senza atti formali);
- Oppure se è la conseguenza di un provvedimento di cosiddetta “proroga tecnica” (un atto amministrativo), allora la competenza è del G.A.
Nel caso specifico esaminato, la Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, motivando che la richiesta di pagamento della banca coinvolgeva anche l’accertamento sulla legittimità e sull’efficacia degli atti di proroga adottati dal Comune. Non si trattava, dunque, di una semplice richiesta di saldo, ma di una contestazione che investiva l’atto amministrativo alla base del rapporto protratto.
Il principio rientra nel solco dei precedenti (come le Sezioni Unite n. 22769/2019 e n. 24111/2020) che tendono ad assegnare al giudice amministrativo le controversie che toccano la fase di gestione e l’efficacia delle concessioni pubbliche.
Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione