Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, entrano in vigore dal 13 dicembre una serie di interventi fiscali che incidono in modo significativo su Terzo settore, enti sportivi, crisi d’impresa e disciplina IVA, nel quadro della riforma fiscale attuata dal Governo.
Per il Terzo settore la principale novità è l’introduzione dell’articolo 79-bis nel Codice del Terzo settore, che consente agli enti di non tassare le plusvalenze sui beni strumentali quando, a seguito del mutamento della qualificazione fiscale, questi passano dall’attività commerciale a quella non commerciale. Il beneficio è subordinato all’utilizzo dei beni per finalità statutarie di interesse generale e viene meno in caso di destinazione diversa o di cessione, momento in cui la plusvalenza torna imponibile secondo le regole ordinarie.
Sul fronte IVA, il decreto innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia di accesso al regime forfettario per le attività svolte da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, allineandola al nuovo limite armonizzato a livello europeo. Viene inoltre estesa l’aliquota IVA agevolata del 5 per cento anche alle imprese sociali costituite in forma societaria, finora riservata alle cooperative sociali e ai loro consorzi.
Il provvedimento interviene anche sulla disciplina IVA degli enti del Terzo settore, sostituendo i riferimenti alle ONLUS con quelli agli enti iscritti al Registro unico nazionale e razionalizzando il sistema delle esenzioni. È inoltre prorogata fino al 1° gennaio 2036 l’esclusione IVA per gli enti associativi, evitando l’entrata in vigore delle nuove regole già prevista dal 2026.
Importanti novità riguardano anche lo sport dilettantistico: il limite di ricavi per l’accesso al regime agevolato della legge 398/1991 viene fissato a 400.000 euro e la disciplina viene estesa in modo esplicito anche alle società sportive dilettantistiche, oltre che alle associazioni.
In materia di crisi d’impresa, il decreto chiarisce in via interpretativa che le riduzioni dei debiti nell’ambito delle procedure concorsuali e degli strumenti di regolazione della crisi non costituiscono sopravvenienze attive imponibili, rafforzando la neutralità fiscale delle operazioni di risanamento.
Completano il quadro gli interventi sulla detrazione IVA per gli enti non commerciali, con il rafforzamento dell’obbligo di criteri oggettivi e di contabilità separata, e alcune modifiche di coordinamento per l’adeguamento della normativa nazionale ai principi dell’Unione europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Fonte: Gazzetta Ufficiale