La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14707 del 31 maggio 2025, ha stabilito un importante principio in materia di tasse sui rifiuti, in particolare sulla Tariffa Integrata Ambientale (cd. TIA 2).
Il principio di diritto
I giudici della Terza Sezione Civile hanno chiarito che le controversie relative all’intimazione di pagamento della TIA 2 (disciplinata dall’art. 238 del Codice dell’Ambiente) non sono soggette ai limiti di appellabilità previsti per le cause di valore modesto.
In sintesi: l’appello è sempre possibile.
Le ragioni della decisione
La Cassazione ha fondato la sua decisione sulla natura giuridica della TIA 2. La tariffa, infatti, è considerata una prestazione patrimoniale imposta e, di conseguenza, riguarda un diritto indisponibile da parte del cittadino.
Quando una controversia ha per oggetto un diritto indisponibile, la sentenza emessa dal giudice di pace — anche se il valore della causa è inferiore alla soglia prevista per le pronunce “secondo equità” — deve essere intesa come pronunciata secondo diritto.
Di conseguenza, per queste specifiche cause, non si applica il limite (previsto dall’art. 339, ultimo comma, c.p.c.) che impedisce l’appello contro le sentenze del giudice di pace rese secondo equità per valore.
Le conseguenze pratiche
Questo significa che ogni cittadino o utente che si veda notificare un’intimazione di pagamento per la TIA 2 e decida di fare ricorso, avrà sempre la possibilità di appellare la decisione del giudice di pace davanti a un tribunale superiore, a prescindere dall’importo contestato.
La Cassazione ha quindi cassato con rinvio la precedente decisione del Tribunale di Catania.
Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione