L’esclusione dalla Tari per i rifiuti prodotti dalle attività agricole non è automatica e richiede precisi adempimenti da parte del contribuente. È quanto ribadisce una nota pubblicata da IFEL, che fa il punto sugli orientamenti giurisprudenziali in materia e sulle condizioni necessarie per ottenere l’esenzione dal prelievo relativo ai rifiuti speciali.
La normativa ambientale, contenuta nel Testo unico ambientale (d.lgs. 152/2006), classifica infatti come “speciali” i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura. Tuttavia, spiega IFEL, per escludere le superfici produttive dalla Tari non basta la natura dell’attività svolta: secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, il contribuente deve dimostrare in modo puntuale sia la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, sia il corretto smaltimento attraverso soggetti autorizzati.
Elemento centrale è la dichiarazione Tari, originaria o di variazione, nella quale devono essere indicate con precisione le superfici interessate dalla produzione dei rifiuti speciali. Un passaggio che, sottolinea la nota, non rappresenta un semplice adempimento formale, ma una condizione sostanziale indispensabile per consentire ai Comuni di verificare la sussistenza dei requisiti dell’esenzione.
La Fondazione richiama inoltre il principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, evidenziando come la prova dell’avvenuto smaltimento debba essere aggiornata nel tempo, anche se la dichiarazione Tari mantiene efficacia per gli anni successivi salvo variazioni.
Un capitolo particolarmente delicato riguarda le attività agricole “connesse”, come agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali. Su questo fronte persistono incertezze interpretative, dovute all’assenza di una definizione normativa chiara del rapporto tra rifiuti urbani e rifiuti generati da attività accessorie all’impresa agricola. IFEL avverte che un’interpretazione troppo estensiva dell’esclusione rischierebbe di sottrarre tali realtà al servizio pubblico di raccolta, nonostante producano rifiuti assimilabili a quelli di strutture ricettive e ristorative.
Secondo la giurisprudenza più recente, invece, i rifiuti urbani prodotti dalle attività connesse dovrebbero restare soggetti alla raccolta pubblica e, di conseguenza, al pagamento della Tari. Per questo, conclude IFEL, sarebbe necessario un intervento chiarificatore del legislatore, capace di definire regole certe e coerenti con la normativa europea, distinguendo i rifiuti in base alla loro reale natura e non soltanto al luogo di produzione.
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