La multa per eccesso di velocità è valida anche in caso di monitor non visibile dalla strada a patto che la postazione sia stata segnalata con cartelli o dispositivi luminosi. Lo afferma il Tribunale di Caltanissetta. Una pronuncia particolare perché interpreta in maniera inedita l’altro requisito di “trasparenza” che l’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della strada affianca a quello della presegnalazione: la visibilità, qui riferita proprio alla segnaletica di preavviso e non alla postazione in cui si trova il misuratore, come invece si legge nella “direttiva Maroni” che dal 14 agosto 2009 chiarisce tutta la normativa sui controlli di velocità.
La controversia scaturisce da un verbale della Polizia municipale per eccesso di velocità su strada urbana. Il giudice di pace aveva rigettato la richiesta di annullamento; così il conducente ha presentato appello, lamentando che la sentenza non aveva trattato della visibilità dell’autovelox. Il comma 6-bis dispone che le postazioni di rilevamento velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi. Per il giudice, la “segnalazione” e la “visibilità” devono caratterizzare non già la postazione dell’autovelox in sé, intesa in senso fisico – ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico – quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale.