Un cittadino ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace avverso l’accertamento della Polizia Municipale per violazione degli articoli 126 bis e 180/8 del Codice della Strada.
Il Comune ha resistito eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito a seguito della omissione da parte del ricorrente della dichiarazione sui dati del conducente prescritta dalla legge. Il Giudice di pace ha accolto il ricorso ed il Tribunale ha confermato la sentenza impugnata con la motivazione che il giudizio era stato correttamente incardinato dinanzi al giudice di residenza del proprietario del veicolo, non essendo stata effettuata la immediata contestazione nel luogo di accertamento della violazione principale, per cui l’omessa segnalazione del soggetto alla guida era in astratto imputabile al proprietario ed inoltre il tempestivo pagamento della sanzione lasciava desumere che fosse egli stesso alla guida.
Nel ricorso per Cassazione lo stesso Comune ha sostenuto la illegittimità delle motivazioni della sentenza in quanto l’ingiunzione era stata emessa nel proprio territorio ed a questa Polizia il proprietario avrebbe dovuto comunicare l’identità del soggetto alla guida in risposta al verbale, e la competenza a decidere sarebbe stata appunto del giudice del luogo di emissione dell’atto.
La Cassazione, con la sentenza della Sezione II Civile n. 24233/2016, pubblicata il 29 novembre 2016, ha accolto il ricorso.
La Suprema Corte ha osservato in primo luogo che l’articolo 126 bis del Codice della Strada sanziona il comportamento del proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non ottempera alla comunicazione all’organo di polizia dell’identità del conducente al momento della principale violazione, sicchè l’infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione omessa, cioè il luogo ove ha sede l’organo procedente.
Riguardo al motivo sostenuto dal ricorrente, secondo cui l’avvenuto pagamento della sanzione principale non avrebbe eliminato l’obbligo di comunicazione, la Corte lo ha accolto, in conformità a quanto deciso con precedenti sentenze dello stesso Organo, sostenendo che l’ipotesi di illecito amministrativo contenuta nell’articolo 189, comma 8, del Codice della Strada (d.lgs. n.285/1882) di mancata comunicazione dei dati relativi al conducente del veicolo costituisce un distinto obbligo, autonomo rispetto alla violazione di altro articolo dello stesso codice, che non può essere sospeso o eliminato né dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale, né dall’eventuale pagamento della sanzione correlata alla violazione sottostante del codice.