Un recente verdetto del TAR del Lazio ha chiarito che il silenzio-assenso orizzontale non si applica all’approvazione ministeriale per i progetti che richiedono la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
La sentenza n. 12331, emessa dalla terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio in data 23 giugno 2025, stabilisce un principio importante in materia di VIA. Il tribunale si è pronunciato sulla questione dell’atto di concerto, ovvero l’accordo che il Ministero della Cultura deve esprimere riguardo a un progetto sottoposto a VIA, come previsto dall’articolo 25 del Codice dell’Ambiente (Decreto Legislativo n. 152 del 2006).
Ad avviso dei giudici capitolini, infatti, al concerto del Ministero della cultura previsto dalla disciplina in materia di VIA di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente) non è applicabile il silenzio – assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, trattandosi di procedimento in cui le disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi. (1).
In motivazione, la sezione ha precisato che dal tenore della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si ricava che il procedimento di VIA postula l’esigenza di una valutazione appropriata da trasfondere in una decisione motivata – che espressamente contempli gli effetti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio – di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto. Tale circostanza osta, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a che sugli atti che intervengono nella fase decisoria del procedimento, quale il concerto del Ministero della cultura, possa applicarsi il silenzio-assenso orizzontale.
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. II-ter, 7 novembre 2024, n. 19686; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 1 ottobre 2024, n. 671.
Difformi: T.a.r. per la Puglia, sez. II, 22 aprile 2024, n. 500; 11 dicembre 2023, n. 1429
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato