La Corte dei Conti per la Sicilia (Sezione Giurisdizionale) ha emesso una sentenza (n. 208/2025) che fissa un importante paletto sul rimborso delle spese legali agli amministratori locali: gli atti di protesta politica, anche se penalmente rilevanti, non danno diritto al ristoro se non sono direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni istituzionali del consigliere comunale.
La sentenza, infatti, nega il rimborso delle spese legali a un consigliere coinvolto in un procedimento penale. La chiave di volta della decisione è l’assenza di un “nesso causale” tra la condotta contestata e l’attività istituzionale.
La Ragione del No: Protesta Politica vs. Funzione Istituzionale
Il caso riguardava un consigliere comunale e altri colleghi che erano stati sottoposti a procedimento penale per atti compiuti come protesta politica contro la decisione del Sindaco di cambiare la sede delle sedute del consiglio.
Secondo la Corte, riprendendo anche la valutazione del Giudice penale, quella condotta rientrava in una sfera di tensione e dissenso politico, ma non poteva essere considerata “espressione delle funzioni istituzionali” del consigliere.
I Paletti per il Rimborso
La Corte dei Conti ricorda che il diritto al rimborso delle spese legali, pur ammesso dalla normativa nazionale (art. 7-bis, co. 1, d.l. n. 78/2015 che ha modificato l’art. 86 T.U.E.L.), è vincolato a requisiti stringenti:
- Assoluzione o Archiviazione del procedimento.
- Assenza di conflitto di interessi con l’Ente.
- Assenza di dolo o colpa grave dell’amministratore.
- La sussistenza di un “nesso causale” tra le funzioni esercitate e i fatti contestati.
È proprio quest’ultimo punto a essere risultato mancante: il rimborso è ammissibile solo se l’atto o il comportamento in causa è stato tenuto in “stretta dipendenza” e con un “nesso di strumentalità” all’adempimento dei doveri istituzionali, e non semplicemente “in occasione” dell’attività di funzionario. In sostanza, l’imputazione deve riguardare un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente e le funzioni proprie del soggetto.
La pronuncia della Sezione Giurisdizionale Siciliana ribadisce quindi un principio chiaro: le risorse pubbliche per la difesa legale degli amministratori possono essere utilizzate solo quando il procedimento penale è conseguenza diretta e necessaria dell’assolvimento dei compiti di carica.
Fonte: Ufficio Massimario della Corte dei Conti