Con la sentenza n. 164 depositata oggi, i giudici costituzionali hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato sull’articolo 3, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge n. 74 del 2012. La norma – introdotta dopo il terremoto che nel maggio 2012 colpì Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto – prevedeva contributi pubblici per i danni ai prodotti agricoli in fase di maturazione o stoccaggio, limitati ai soli prodotti a denominazione d’origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).
Il dubbio di costituzionalità riguardava la presunta disparità di trattamento tra produttori DOP e non DOP, ritenuta da alcuni irragionevole e contraria ai principi di uguaglianza e libertà d’iniziativa economica. I giudici costituzionali hanno invece ritenuto che le situazioni poste a confronto non siano equivalenti. Le produzioni DOP e IGP comportano discipline più complesse, controlli più rigorosi e tempi di maturazione più lunghi, con costi e rischi economici significativamente maggiori in caso di calamità.
Particolare rilievo è stato attribuito al pegno rotativo, strumento che consente alle imprese di utilizzare i prodotti DOP in stagionatura come garanzia per l’accesso al credito. La perdita delle scorte può quindi incidere non solo sulla produzione, ma anche sulla stabilità finanziaria delle aziende coinvolte.
La decisione riconosce la ragionevolezza e proporzionalità della scelta legislativa, volta a tutelare un comparto strategico dell’agroalimentare italiano, anche in considerazione dell’autorizzazione concessa dalla Commissione europea sugli aiuti di Stato.
Il principio di eguaglianza – si legge nella motivazione – non impone trattamenti identici per realtà produttive strutturalmente diverse: la tutela differenziata risponde a una logica di sostegno mirato e di salvaguardia delle eccellenze nazionali.
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale