La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 4963/2025 ha affermato in tema di circolazione stradale, che ove il conducente di un veicolo non ottemperi all’ordine di arresto della marcia intimato, a norma dell’art. 192 c.d.s., dagli agenti della forza pubblica addetti ai servizi di polizia stradale, dandosi alla fuga con una condotta di guida idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumità, e si verifichi una collisione con il mezzo della forza pubblica che si sia posto al suo inseguimento, dei danni subiti dagli stessi agenti rispondono integralmente il conducente del veicolo fuggitivo e il suo proprietario, ex art. 2054, comma 3, c.c. – nonché, se il veicolo responsabile non è assicurato, l’impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada – quand’anche lo scontro sia stato determinato da un’azione cosciente e volontaria degli agenti di pubblica sicurezza, purché proporzionata al pericolo da evitare, non potendo trovare applicazione l’art. 2054, commi 1 e 2, c.c. trattandosi di condotta doverosa e, pertanto, scriminata dall’art. 51 c.p. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la concorrente responsabilità degli agenti che, per fermare il veicolo fuggitivo, lo avevano deliberatamente tamponato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 192, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 31388 del 2019 Rv. 655996-01, N. 21402 del 2022 Rv. 665209-02
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione