Le istanze presentate dai cittadini alla pubblica amministrazione devono essere interpretate secondo i principi di buona fede e conservazione degli atti giuridici. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 13 marzo 2026, n. 2084, sottolineando che non è il privato a dover qualificare giuridicamente la propria domanda, ma è l’amministrazione a doverne individuare correttamente natura e finalità, ricondurla all’istituto applicabile e attivarsi di conseguenza.
Il Collegio ha inoltre affrontato il tema del silenzio inadempimento, chiarendo che l’obbligo di provvedere può sussistere anche in relazione ad atti generali, inclusi quelli di pianificazione e programmazione. La possibilità di ricorrere contro il silenzio non è esclusa né dalla natura generale o regolamentare dell’atto, né dall’ampiezza della discrezionalità amministrativa. Tuttavia, la proponibilità dell’azione incontra un limite nella difficoltà di individuare i presupposti di legittimazione e interesse a ricorrere, soprattutto quando l’atto è destinato a una platea indifferenziata di soggetti.
In tale contesto, il Consiglio di Stato evidenzia che possono comunque configurarsi posizioni di interesse legittimo qualificato e differenziato, in particolare nei procedimenti avviati d’ufficio e relativi ad attività programmatorie o pianificatorie, dove l’amministrazione è vincolata nell’an ma conserva discrezionalità nel contenuto.
Diverso è il caso in cui la discrezionalità investa anche la scelta di provvedere: in queste ipotesi, soprattutto negli strumenti di pianificazione urbanistica generale, viene meno l’obbligo di adottare un provvedimento e, di conseguenza, non è configurabile un silenzio inadempimento sindacabile dal giudice amministrativo. Tale ambito resta infatti riservato a valutazioni ampiamente discrezionali e di natura politico-amministrativa, sottratte al controllo giurisdizionale.