Con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato ufficialmente in vigore il decreto-legge n. 23 del 24 febbraio 2026. Il testo punta a rispondere a una straordinaria necessità di urgenza in materia di sicurezza urbana e pubblica, intervenendo in modo capillare sulla prevenzione dei reati commessi con armi bianche e sul contrasto alla violenza giovanile.
Stretta sui coltelli e controllo delle vendite
Il provvedimento modifica radicalmente la legge 110/1975. Chiunque porti fuori dalla propria abitazione strumenti con lama affilata superiore a otto centimetri senza giustificato motivo rischia ora la reclusione da sei mesi a tre anni. Oltre alla pena detentiva, il prefetto può applicare sanzioni accessorie come la sospensione della patente o del porto d’armi. Per arginare la diffusione di tali strumenti tra i giovanissimi, viene introdotto il divieto assoluto di vendita ai minori: gli esercenti e i gestori di siti e-commerce avranno l’obbligo di verificare l’identità dell’acquirente, pena sanzioni fino a 12.000 euro e la revoca della licenza.
Responsabilità genitoriale e ammonimento
Una delle novità più rilevanti riguarda il coinvolgimento delle famiglie nel percorso di recupero dei minori. Qualora un minorenne commetta reati legati alle armi o violazioni dopo essere già stato oggetto di un ammonimento del questore, ai genitori verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. Questa misura mira a responsabilizzare chi esercita la potestà genitoriale sul controllo della condotta dei figli.
Sicurezza urbana e zone a vigilanza rafforzata
Il decreto potenzia il “Daspo urbano”. I prefetti hanno ora il potere di individuare zone urbane critiche, caratterizzate da alti tassi di illegalità, dove disporre l’allontanamento per un massimo di diciotto mesi di soggetti già denunciati negli ultimi cinque anni per reati contro il patrimonio, la persona o per spaccio. Parallelamente, per supportare la polizia locale, vengono stanziati 29 milioni di euro per il 2026 e sbloccate le assunzioni stagionali e il pagamento degli straordinari in deroga ai vincoli di finanza pubblica.
Contrasto alle rapine organizzate e fuga dai blocchi
Sul fronte del codice penale, viene introdotto l’articolo 628-bis, che punisce le rapine commesse da gruppi organizzati contro banche, uffici postali o furgoni portavalori con la reclusione fino a 25 anni. Novità anche per la sicurezza stradale: chi forza un posto di blocco e si dà alla fuga mettendo in pericolo l’incolumità pubblica sarà punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, con l’obbligo di confisca del veicolo. In questi casi, se non è possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza, è consentito l’arresto in flagranza differita.
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