Un ente riferisce in merito al proprio servizio illuminazione votiva cimiteriale specificando che non ha riflesso sul bilancio in uscita comunale poiché la riscossione del canone annuale avviene da parte della ditta che ha in concessione il servizio, al comune viene riconosciuto una % di introito “canone fisso” annuale.
L’ente stesso dovendo provvedere al nuovo affidamento del servizio alla luce del nuovo codice dei contratti essendo un appalto ben sotto i 140.000€ e non avendo riflesso sul bilancio in uscita ma solo in entrata, se è corretto utilizzare la modalità della concessione art. 174 e seguenti o più semplicemente si può realizzare ai sensi dell’art. 17 comma 2 una trattativa diretta che non preveda esborso economico comunale?
Gli esperti di Anci Risponde fanno rilevare che il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è considerato servizio pubblico locale a rilevanza economica a fruizione individuale in quanto suscettibile, quantomeno potenzialmente, di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull’assetto concorrenziale del mercato di settore.
Le forme ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali sono, ai sensi del d.lgs. 201/2022:
– affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile, in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore;
– affidamento a società mista pubblico-privata, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e con individuazione del socio privato (c.d. gara a doppio oggetto);
– affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea e nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici.
L’affidamento diretto si caratterizza invece per una negoziazione diretta con l’operatore economico, che può riguardare moltissimi aspetti della prestazione. Si tratta quindi di definire tutti gli aspetti negoziali in modo tecnicamente consapevole e corretto, elementi necessari che servono anche per motivare le ragioni della scelta del contraente, come richiede l’articolo 17 del nuovo codice. Tale articolo prevede infatti, ai commi 1 e 2, quanto segue: “ 1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.”
Tuttavia nel caso in questione, per la motivazione indicata in principio, si ritiene opportuno, al di là della procedura che si andrà ad adottare per l’individuazione del concessionario, non ricorrere ad affidamento diretto.