Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha emanato un nuovo decreto che definisce tempi e modalità per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici, introducendo scadenze differenziate e misure temporanee di sicurezza.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2026, conferma il termine ultimo del 31 dicembre 2027 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, ma stabilisce un percorso graduale. Entro nove mesi dalla pubblicazione, le scuole dovranno infatti presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai vigili del fuoco, attestando l’adozione delle prime misure essenziali di sicurezza, tra cui sistemi di allarme, illuminazione di emergenza, estintori e segnaletica.
Successivamente, entro la fine del 2027, dovranno essere completati tutti gli interventi previsti dalla normativa, con una seconda SCIA che certifichi l’adeguamento complessivo degli edifici.
Il decreto consente inoltre di realizzare gli interventi anche secondo le più recenti norme tecniche di prevenzione incendi o eventuali progetti in deroga già approvati, mantenendo comunque l’obbligo di rispettare le tappe intermedie.
Particolare attenzione è dedicata alla fase transitoria: fino al completamento dei lavori, scuole ed enti locali dovranno adottare misure gestionali per ridurre i rischi, come il controllo dell’affollamento, la rimozione di materiali pericolosi, il rafforzamento della sorveglianza e della formazione del personale addetto alla sicurezza.
Tra le indicazioni operative figurano anche esercitazioni antincendio più frequenti, l’integrazione dei piani di emergenza e una valutazione costante del rischio incendio, da aggiornare e rendere disponibile in caso di controlli.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di messa in sicurezza del patrimonio scolastico, ancora in parte non conforme agli standard antincendio vigenti.