Il DM 8 settembre 2015, che attua le misure previste dal Decreto Sblocca Italia (DL 133/2014 convertito nella Legge 164/2014), prevede una deduzione dal reddito ai fini Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto di un alloggio da destinare alla locazione a canone concordato per un periodo non inferiore a otto anni. Potranno beneficiare del bonus gli acquisti fino a 300 mila euro effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
La deduzione non potrà superare i 60 mila euro. Per beneficiare dell’agevolazione sarà necessario acquistare un immobile da un’impresa di costruzione, di ristrutturazione o da una cooperativa edilizia. L’acquisto si deve riferire a un’unità immobiliare realizzata in totale rispondenza ai permessi ottenuti, al di fuori delle zone agricole. L’immobile dovrà avere una destinazione residenziale non di lusso: non potrà quindi essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L’alloggio dovrà inoltre essere efficiente e conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B. Per poter accedere all’agevolazione, l’affitto a canone concordato dovrà avvenire entro sei mesi dall’acquisto. Il locatore e il locatario non possono essere parenti entro il primo grado. Questo significa che non avrà diritto alla deduzione del 20%, ad esempio, un padre che acquisti una casa affittandola poi al figlio. Usufruirà invece dell’agevolazione chi costruirà su un’area edificabile di sua proprietà, affittando poi a terzi l’immobile. In questo caso i sei mesi entro cui procedere all’affitto a canone concordato decorreranno dal rilascio dell’agibilità o dal momento in cui si sarà formato il silenzio assenso.