Il T.A.R. per la Sardegna, con la sentenza non definitiva del 12 dicembre 2025, n. 1163, ha sollevato nuove questioni di legittimità costituzionale sulla legge regionale n. 20 del 2024, che vieta la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) in aree considerate “non idonee”.
Il tribunale conferma dubbi già espressi in precedenti ordinanze, pur escludendo che la legge possa essere disapplicata per contrasto con il diritto europeo o abrogata tacitamente in seguito a norme statali sopravvenute. Secondo il T.A.R., la legge regionale stabilisce divieti generali che potrebbero violare diversi principi costituzionali, tra cui la tutela dell’ambiente, la libertà di iniziativa economica e la proporzionalità delle misure, oltre a entrare in conflitto con il decreto legislativo nazionale che promuove la massima diffusione delle energie rinnovabili.
Particolare attenzione viene riservata agli impianti agrivoltaici, la cui integrazione tra produzione agricola ed energetica non viene considerata dalla normativa regionale, rendendo il divieto assoluto ancora più sproporzionato. Il tribunale segnala inoltre che il divieto generale riguarda circa il 95% del territorio regionale, compresa quasi tutta l’area agricola della Sardegna, senza prevedere bilanciamenti tra interessi ambientali e sviluppo energetico.
Il T.A.R. conferma quindi la necessità di un approfondimento della Corte costituzionale su questi profili, pur sottolineando che le regioni conservano comunque una certa discrezionalità nell’individuazione delle aree idonee. La sentenza arriva dopo che, a dicembre 2025, la Corte costituzionale aveva già dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della stessa legge regionale, tra cui l’applicazione retroattiva della normativa e il divieto assoluto di nuovi impianti FER in determinate aree.
Il caso riapre il dibattito sul delicato equilibrio tra tutela del paesaggio, ambiente e promozione delle energie rinnovabili, confermando come la Sardegna resti al centro della transizione energetica nazionale.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato