Con la sentenza n. 22526 del 12 dicembre 2025, la sezione III-bis del Tar Lazio interviene su due profili centrali in materia di disciplina scolastica: la natura delle sanzioni irrogate agli studenti e la persistenza dell’interesse a impugnarle.
I giudici ribadiscono che i provvedimenti disciplinari scolastici perseguono finalità eminentemente educative e presentano un grado di afflittività contenuto. Alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza europea (c.d. criteri Engel), tali misure non possono essere qualificate come sanzioni penali. Ne deriva l’inapplicabilità del principio del ne bis in idem, anche quando la stessa condotta sia stata valutata sia sotto il profilo disciplinare sia, ad esempio, attraverso il voto di condotta. Quanto all’accertamento dei fatti, il Tar chiarisce che esso può fondarsi sul criterio del “più probabile che non”, nonché sui principi di non contestazione e di vicinanza della prova, anche in relazione a condotte collettive come le occupazioni scolastiche.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha respinto le censure dello studente, escludendo sia la violazione del ne bis in idem sia l’asserita mancanza di prova della sua partecipazione all’occupazione dell’istituto.
La sentenza affronta poi il tema dell’interesse ad agire, ricordando che esso deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma fino alla decisione. In presenza di sanzioni disciplinari ormai integralmente eseguite, e in assenza di effetti ulteriori o di pregiudizi concreti e attuali sul piano curriculare, morale o di immagine, il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel caso esaminato, la sospensione di sei giorni era già stata scontata e il ricorrente non aveva mai negato in modo chiaro la propria partecipazione all’occupazione. I danni prospettati sono stati ritenuti meramente ipotetici e futuri, privi di riscontri concreti. Inoltre, il Tar ha escluso che l’occupazione di edifici scolastici per finalità ideali sia, di per sé, oggetto di una stigmatizzazione sociale generalizzata. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato