Nella sentenza 4721/2025 i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato hanno ribadito che è legittima la revoca dell’autorizzazione unica ambientale per l’esercizio di un impianto di rifiuti adottata a fronte dell’incontestata sussistenza delle violazione delle prescrizioni, unitamente al disagio manifestato dalla popolazione e riscontrato dall’amministrazione nell’eccesso di emissioni, laddove detti inadempimenti abbiano determinato un pericolo alla salute e all’ambiente che può essere anche solo potenziale, in considerazione del valore degli interessi e dei beni tutelati che, anche alla luce del principio di precauzione, legittimano un’anticipazione delle soglie di tutela (1).
In conclusione i giudici di Palazzo Spada ricordano che, sebbene l’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, consenta l’adozione di provvedimenti sanzionatori in presenza di violazioni di prescrizioni di carattere ambientale dell’autorizzazione unica ambientale, rilevano comunque le eventuali problematiche di carattere edilizio o paesaggistico che siano idonee ad incidere su profili relativi alla tutela dell’ambiente. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2025, n. 1338, secondo cui il principio di precauzione, codificato all’art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, legittima l’autorità competente a revocare un’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici qualora vi siano rischi potenziali per la salute e l’ambiente, anche se tali rischi non siano certi o definiti.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato