Con la sentenza n. 6667 del 28 luglio 2025, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul tema della revisione dei prezzi nei contratti pubblici di lunga durata, in particolare riguardo a un servizio multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per edifici della pubblica amministrazione.
Il Collegio ha ribadito che la clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 115 del d.lgs. 163/2006 non ha soltanto una funzione di tutela dell’appaltatore, ma anche di salvaguardia dell’interesse pubblico. Essa serve, infatti, a evitare che la qualità delle prestazioni si riduca nel tempo a causa di sopravvenute difficoltà economiche, e al contempo a impedire aumenti incontrollati del corrispettivo che possano alterare l’equilibrio finanziario del contratto. L’obiettivo è dunque quello di fissare periodicamente un “nuovo” corrispettivo equo, adeguato all’andamento dei prezzi, a beneficio di entrambe le parti.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia precisato che la revisione dei prezzi non può essere intesa come uno strumento per neutralizzare completamente il rischio d’impresa nei contratti di durata. In linea con i principi generali espressi dall’art. 1664 del codice civile, essa richiede la prova di circostanze imprevedibili che abbiano inciso sui costi dei materiali o della manodopera, e opera solo per variazioni che superino una certa soglia di rilevanza.
Nel caso concreto, i giudici di Palazzo Spada hanno escluso la possibilità di revisione dei prezzi, rilevando che la clausola del bando di gara (lex specialis) — pur indicando il criterio di calcolo — non ne prevedeva l’applicazione automatica. L’effettiva operatività della revisione era infatti subordinata a un evento futuro e incerto, ossia alle determinazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
In particolare, il capitolato tecnico stabiliva che l’adeguamento dei prezzi dovesse avvenire in base a un indice (Ir) fondato sulle variazioni trimestrali dei prezzi del gas naturale pubblicati dall’Autorità. Trattandosi di un meccanismo condizionato e non automatico, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per la revisione.
La decisione conferma l’orientamento secondo cui la revisione prezzi, pur rappresentando uno strumento di equilibrio contrattuale, non può essere invocata in assenza di previsioni chiare e vincolanti, né per compensare genericamente l’aumento dei costi, ma solo quando sussistano condizioni e parametri oggettivi stabiliti dalla legge o dal contratto stesso.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato