Nella seduta del 14 settembre 2022 della Conferenza Stato Regioni è stata raggiunta l’intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con riferimento ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV).
Il testo approvato è stato definito seguendo le indicazioni del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 presentato in Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2021, predisposto secondo un percorso ampio e partecipato che ha visto il coinvolgimento delle istituzioni nelle diverse articolazioni territoriali, delle reti e associazioni di riferimento, nonché del partenariato socio-economico.
L’Intesa costituisce un elemento di novità, in quanto consente di dotare il settore di una disciplina specifica e di regolamentare l’accreditamento e la definizione degli standard di qualità dei servizi erogati, al fine di evitare che possano operare realtà senza la dovuta esperienza e qualifica.
L’obiettivo principale dei CUAV, in linea con la Convenzione di Istanbul, è quello di prevenire e interrompere la violenza, anche al fine di evitare la recidiva. In tale direzione i CUAV sono chiamati ad attivare programmi integrati rivolti ai soggetti autori di violenza, incoraggiandoli ad adottare comportamenti non violenti, avendo sempre riguardo, così come previsto dall’art. 16 della Convenzione di Istanbul, ad assicurare priorità alla sicurezza e ai diritti umani delle vittime, in stretto raccordo con i servizi specializzati di sostegno a queste ultime.
I CUAV potranno operare all’interno di un sistema di risposta alla violenza coordinato a livello territoriale (“lavoro in rete”), in questo quadro, il contributo degli operatori specializzati sarà cruciale per garantire l’efficacia degli interventi. In tale ottica, l’équipe del CUAV deve essere formata da almeno 3 operatori e deve comprendere almeno un professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo con una formazione specifica nel campo della violenza di genere.
I CUAV dovranno assicurare una serie di prestazioni minime, tra le quali “colloqui di valutazione iniziali” finalizzati a verificare che sussistano le condizioni necessarie per l’avvio del programma; la “valutazione in itinere”, volta ad indagare le attitudini e la motivazione degli autori di violenza al fine di evitare i cosiddetti “accessi strumentali”; la “presa in carico” vale a dire l’attivazione dei programmi; le “attività di prevenzione primaria” dirette a prevenire la violenza attraverso interventi di sensibilizzazione e di formazione.
L’Intesa prevede, inoltre, che sia esclusa in ogni caso l’applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l’autore di violenza e la vittima, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul.
Nell’ottica di favorire, così come richiesto dalla Commissione Femminicidio, i controlli sulla correttezza della procedura relativa al cd contatto partner, l’Intesa si ispira alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 2014 sull’importanza di informare le vittime in merito ai contenuti e ai limiti del programma intrapreso dall’autore, come anche sui rischi di manipolazione e sull’eventuale interruzione anticipata del programma ciò, esclusivamente con l’obiettivo di informare le donne circa possibili rischi per la loro sicurezza. Il rispetto dei requisiti previsti dall’Intesa sui CUAV costituirà condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici.
Inoltre, nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dalla legge di bilancio 2022 e costituito con decreto della Ministra per le pari opportunità e la famiglia del 12 aprile 2022, si prevede di attivare una linea di intervento volta al monitoraggio dell’Intesa e alla valutazione dell’impatto derivante dall’implementazione dei programmi di recupero, anche nell’ottica della revisione dei requisiti prevista dall’art. 12 dell’Intesa stessa.
Per quanto riguarda i finanziamenti, nella stessa seduta della Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta l’intesa anche sul DPCM di riparto delle risorse stabilite dall’art. l’art. 26-bis del decreto-legge n. 104/2020 e dalla Legge di bilancio 2022 per un ammontare totale di 9 milioni di euro.
Fonte: Dipartimento per le Pari opportunità