QUESITO
Si chiede come si possa conciliare la reintroduzione dell’obbligatorietà delle procedure di mobilità volontaria, che subordina la possibilità di espletamento delle procedure concorsuali al previo ricorso alla mobilità volontaria, con il rispetto del limite di spesa del salario accessorio. Si chiede infatti come possa essere mantenuta al dipendente la posizione economica dell’Ente di provenienza qualora il fondo delle risorse accessorie di parte fissa non sia sufficientemente capiente. Secondo numerose pronunce di giurisprudenza l’adeguamento, che garantisce l’invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa di cui all’art 33 comma 2 ultimo capoverso del DL 34/2019, non può essere utilizzato a finanziamento dei differenziali stipendiali. Non vi è dunque modo di incrementare il fondo di parte fissa che finanzia i differenziali stipendiali e, di conseguenza, nelle procedure di mobilità si dovrebbero automaticamente escludere tutti i candidati di categoria superiore a quella di partenza.
RISPOSTA
Occorre innanzitutto evidenziare come …
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