La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14542 del 30 maggio 2025, ha stabilito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’assoggettamento a Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) delle piattaforme petrolifere marine.
La motivazione della Cassazione
Il nodo della questione risiedeva nella presunta incostituzionalità dell’articolo 1, comma 669, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui tale norma non esclude le piattaforme marittime dal presupposto impositivo della Tasi. Secondo i ricorrenti, tale inclusione avrebbe violato gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione.
La Suprema Corte ha rigettato questa tesi, chiarendo che il semplice fatto che tali strutture si trovino in mare non preclude che al loro interno si svolgano attività che beneficiano dei servizi pubblici erogati dal comune costiero più vicino.
I servizi comunali utilizzati
La Cassazione ha, infatti, sottolineato che alle piattaforme sono territorialmente riferibili, in via presuntiva, le attività collegate:
- Sia alle persone che vi risiedono e lavorano (vitto, alloggio, esigenze personali).
- Sia ai servizi e alle attività che vi vengono realizzate.
Tutto questo comporta una conseguente fruizione dei servizi indivisibili (come, ad esempio, la sicurezza, l’illuminazione pubblica o la manutenzione del territorio, seppur indirettamente) che sono forniti proprio dal comune costiero al quale, per vicinanza, la piattaforma è associata.
In sintesi, la Tasi sulle piattaforme petrolifere in mare è legittima poiché, sebbene siano in acqua, esse rappresentano centri di attività umana che usufruiscono dei servizi comunali a terra, soddisfando così il principio di capacità contributiva.
Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione