La disciplina relativa all’istituzione, allocazione e gestione delle farmacie è stata interessata, negli anni, da una stratificazione normativa, cui sono seguiti interventi giurisprudenziali non sempre univoci. Tali elementi hanno recato diverse problematiche interpretative e applicative rispetto alle quali, solo di recente, si sono affermati alcuni orientamenti prevalenti. La presente comunicazione è volta quindi a fornire alcune informazioni utili, a tutti i Comuni, circa l’adempimento relativo alla revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie”.
Con queste parole inizia la nota che il 28 giugno scorso l’Anci ha inviato ai Comuni per ricordare l’obbligo di provvedere quanto prima, ove non lo avessero ancora fatto, alla revisione della pianta organica delle farmacie. La comunicazione fa riferimento, in primo luogo, all’articolo 2, comma 2, della legge 2/4/1968, n. 475 e seguenti modifiche e integrazioni, laddove prevede che “Il numero di farmacie spettanti a ciascun Comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica”. Relativamente a tale norma, la sentenza del Consiglio di Stato n. Sez. III, 14/2/2017 n. 652 ha ribadito che “la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune, e in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione”, chiarendone anche i criteri e la tempistica. Infatti i giudici, nella succitata sentenza n. 652/2017, hanno ritenuto che “la prima revisione da effettuarsi dopo l’applicazione del decreto legge n. 1/2012 era quella da eseguirsi entro il dicembre 2014 (Cons. Stato, Sez. III, n. 2059 del 2015)”, affermando altresì che “il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012) e deve essere eseguito nell’anno pari sulla base della popolazione residente nel Comune nell’anno dispari che lo precede”. Ciò incide soprattutto sulla farmacia istituita applicando il c.d. “quoziente parziale”.
Sul punto, continua la nota dell’Anci, la richiamata sentenza n. 652/2017 ha previsto che “una volta venuto meno il rispetto dei parametri demografici, l’indizione del concorso e tutti gli atti conseguenti non costituivano ostacolo alla revisione della pianta organica (cfr. ord. della Sezione n. 600/16 e 601/16 del 25 febbraio 2016), in presenza di una specifica clausola inserita nel bando che recava lo specifico avvertimento per i concorrenti della possibile riduzione delle sedi farmaceutiche a seguito delle pronunce giurisdizionali rese all’esito dei giudizi pendenti”.
Per completezza, la nota Anci ricorda anche che, all’atto della revisione, rispetto a eventuali soppressioni per sedi farmaceutiche soprannumerarie, la precedente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 4085 del 4/10/2016 così disponeva: “[…] la riduzione del numero delle farmacie in pianta organica non comporta, nell’immediato, la chiusura di alcuna delle farmacie in esercizio — non essendovi previsioni normative in tal senso – ma avrà comunque effetto nel momento in cui la farmacia soprannumeraria venga (per altra legittima causa) a trovarsi vacante. Ma se la farmacia eccedente è già vacante quando la pianta organica viene rideterminata, la soppressione è immediata”. Nel caso in cui, in sede di revisione, le amministrazioni comunali confermino immutato il numero delle farmacie, dovranno verificare l’eventuale applicazione dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 s.m.i. sul potenziale “decentramento” in zone investite da un notevole spostamento demografico. Resta ferma la possibilità di cui all’articolo 1, comma 161 della Legge 4/8/2017 n. 1. I Comuni, conclude la nota dell’Anci, “devono quindi valutare caso per caso la propria situazione e disporre, quanto prima ove non già effettuato, il provvedimento di revisione di cui trattasi”.