Il Consiglio di Stato ha stabilito che una struttura con copertura retrattile e chiusure laterali in vetro scorrevole deve essere classificata come “pergotenda” e rientra pertanto nell’edilizia libera. La decisione, attesa soprattutto dagli operatori del settore della ristorazione, chiarisce i limiti e le caratteristiche di queste installazioni, che non necessitano del previo conseguimento del titolo edilizio.
Il principio chiave: non creare un nuovo volume
La sentenza ribalta una precedente decisione del T.A.R. Piemonte e annulla un’ordinanza comunale di rimozione emessa nei confronti di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il dehors contestato era composto da una pavimentazione, una struttura in alluminio con una tenda retrattile in PVC e, soprattutto, da pannelli in vetro scorrevoli sui lati.
Secondo il Giudice amministrativo, l’opera si qualifica come pergotenda, e quindi non è soggetta a permesso di costruire, a patto che non trasformi lo spazio esterno in un “ambiente stanziale chiuso e stabile”. È cruciale, in altre parole, che l’opera mantenga la destinazione d’uso esterna dell’area.
Caratteristiche strutturali e funzione d’uso
La Sezione II del Consiglio di Stato ha richiamato i precedenti giurisprudenziali per definire i caratteri indispensabili della pergotenda. L’attenzione si concentra su due profili:
- Le caratteristiche strutturali: la copertura deve essere retrattile e le vetrate di chiusura devono essere scorrevoli. L’elemento principale deve rimanere la tenda, mentre la struttura portante funge da mero accessorio di sostegno e scorrimento.
- L’aspetto funzionale: l’installazione deve servire a migliorare la vivibilità di uno spazio esterno.
Il carattere retrattile e scorrevole dei pannelli è l’elemento decisivo che impedisce la creazione di un nuovo volume edilizio o di una superficie chiusa stabile. La giurisprudenza sottolinea che gli elementi di chiusura devono essere “completamente retraibili” o “impacchettabili” per distinguere la pergotenda da una tettoia o da un ampliamento dei locali, opere che invece richiederebbero un titolo abilitativo.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato