Automobile e prima casa sono solo ‘beni di possesso generalizzato’ che non rivelano la capacità contributiva e, pertanto, non costituiscono ricchezza né fanno reddito. A dirlo è la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che con la sentenza n° 499/2017 ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha ritenuto che, d’ora in poi auto e prima casa non dovranno quindi essere oggetto di accertamenti fiscali mediante il ‘redditometro’, a meno ovviamente di evidenti sproporzioni tra i beni acquistati e le entrate del contribuente.
Gli esperti hanno dichiarato che “L’abitazione principale deve considerarsi non più un bene voluttuario, ma essenziale per il soddisfacimento del bisogno primario dell’uomo (tanto è vero che la legge ha reso la prima casa impignorabile); dall’altro lato il possesso di una macchina risulta ormai generalizzato: ogni contribuente ne dispone una e, spesso, in una famiglia, per ogni componente c’è una vettura differente”.
“È pertanto illegittimo – sostiene la sentenza in un commento – l’accertamento fiscale da redditometro nei confronti del contribuente che è titolare solo di un’abitazione principale e di un’autovettura di modesto valore. Tali beni vanno pertanto tolti dal calcolo del reddito”.