A partire da novembre, inizieranno a scadere i termini per l’esigibilità delle somme relative ai primi “conti dormienti” affluiti al Fondo Rapporto Dormienti del novembre 2008. Al Fondo affluiscono, tra l’altro, somme inutilizzate relative a strumenti di natura bancaria e finanziaria, di importo non inferiore a 100 euro, non più movimentati dal titolare del rapporto o da suoi delegati per un tempo ininterrotto di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme. Nella categoria dei “conti dormienti” rientrano quindi, non solo depositi di denaro, libretti di risparmio (bancari e postali), conti correnti bancari e postali, ma anche azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d’investimento nonché assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione.
l termine di prescrizione si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate per altri 10 anni, sono state trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione. Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una verifica puntuale sull’esistenza di “conti dormienti” intestati a proprio nome o a nome di familiari di cui possano risultare eredi, al fine di inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile. Quando si parla di conti dormienti s’intendono gli importi superiore ai 100 euro che non sono stati movimentati per almeno due lustri. Si tratta di depositi di denaro e di strumenti finanziari, quindi libretti di risparmio, conti correnti, azioni, obbligazioni o titoli di Stato. Trascorso il suddetto periodo, le somme depositate passano ad alimentare un Fondo del Mef istituito dal Governo e il denaro verrà utilizzato per finalità sociali.