La Sezione giurisdizionale d’Appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 75/A/2025, è tornata a pronunciarsi sulla tassazione delle pensioni pubbliche italiane percepite da pensionati residenti all’estero, chiarendo l’ambito applicativo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Portogallo.
Il caso riguardava un pensionato italiano trasferitosi in Portogallo che, pur non avendo acquisito la cittadinanza portoghese, chiedeva la detassazione della pensione pubblica in Italia, invocando l’applicazione dell’articolo 18 della Convenzione, relativo alle pensioni private e fondato sul criterio della residenza fiscale. Secondo l’appellante, tale criterio avrebbe dovuto prevalere su quello previsto per le pensioni pubbliche dall’articolo 19, ritenuto inoltre in contrasto con i principi europei di libera circolazione e di non discriminazione sanciti dal TFUE.
La pretesa era stata respinta dall’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, e successivamente dal giudice di primo grado. La Corte dei conti d’Appello ha confermato tale orientamento, ribadendo che per le pensioni pubbliche il potere impositivo spetta allo Stato pagatore, salvo che il beneficiario risieda nello Stato estero e ne possieda anche la cittadinanza. In assenza di questo requisito, non è possibile applicare il regime fiscale fondato sulla sola residenza.
Secondo i giudici, la disciplina convenzionale non viola i principi del diritto dell’Unione europea, risultando coerente con la giurisprudenza comunitaria e con il quadro normativo unionale. Ne deriva la conferma dell’unicità del trattamento pensionistico pubblico e della legittimità della tassazione in Italia per i pensionati residenti all’estero che non abbiano acquisito la cittadinanza del Paese di residenza.
Fonte: Rassegna massimario della Corte dei Conti