Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione V, n. 7286/2025) ha fornito importanti chiarimenti in merito al rinnovo della patente di guida per i soggetti sottoposti a trattamenti con farmaci oppioidi e ha anche specificato i presupposti per la compensazione delle spese legali nel contenzioso amministrativo.
Trattamento con oppioidi e giudizio di inidoneità
Il punto centrale della decisione riguarda la legittimità del diniego di rinnovo della patente espresso da una commissione medico-legale. Il caso analizzato riguardava un richiedente in trattamento antalgico documentato con un farmaco della classe degli oppioidi (la buprenorfina).
Il Consiglio di Stato ha stabilito che il giudizio di inidoneità è pienamente legittimo. L’uso di farmaci oppioidi, infatti, integra la fattispecie preclusiva prevista dalla normativa vigente, in particolare dal decreto legislativo n. 59/2011 (Allegato III, punto F.1). Questa norma stabilisce in modo perentorio che la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti che facciano uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, indipendentemente dalla categoria di patente richiesta. In sostanza, l’uso terapeutico, seppur documentato, di un farmaco oppioide rientra in questa categoria, precludendo il rinnovo.
Spese di lite: compensazione in caso di difficoltà
La sentenza ha anche toccato la questione delle spese processuali. I giudici hanno ribadito un principio consolidato della giustizia amministrativa: le spese di lite possono essere compensate tra le parti (ossia non addossate al soccombente) quando sussiste un’oggettiva difficoltà nell’accertamento della vicenda fattuale. Questa difficoltà deve essere tale da incidere sulla possibilità di conoscere con esattezza, a priori, le ragioni che sarebbero state accolte o respinte in giudizio.
Questo principio, conforme ad altri precedenti giurisprudenziali, mira a tutelare la parte che ha agito in giudizio in una situazione di incertezza interpretativa o di fatto, pur risultando poi soccombente.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato