Chi ha un debito con la giustizia, anche se solo pecuniario, rischia di vedere bloccato il rilascio del passaporto. È questo il principio riaffermato dalla sentenza n. 735 del 2 agosto 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia, Sezione I di Brescia.
Il Caso: reclusione convertita e mancato pagamento
La vicenda riguarda un cittadino che aveva patteggiato una pena detentiva, la quale era stata poi convertita in una multa. Successivamente, l’interessato aveva ottenuto dal giudice penale la possibilità di rateizzare l’importo dovuto.
Nonostante la rateizzazione concessa, il soggetto non aveva provveduto al pagamento integrale della somma. A seguito del diniego di rilascio del passaporto, ha presentato ricorso amministrativo.
La decisione del TAR
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego del documento di espatrio. La sentenza si basa sulla legge n. 1185 del 1967 (articolo 3, lettera d), che impedisce il rilascio del passaporto a chi sia sottoposto a determinate misure restrittive della libertà o, in termini più ampi, non abbia ancora estinto il proprio debito con lo Stato a seguito di una condanna definitiva.
Il collegio giudicante ha chiarito due punti fondamentali:
- Pagamento Integrale Necessario: Ai fini del rilascio del passaporto, è essenziale l’integrale pagamento della pena pecuniaria, anche se questa deriva dalla conversione di una pena detentiva patteggiata e originariamente rateizzata. Il debito deve risultare completamente estinto.
- Irrilevanza della Notifica: Non è stata ritenuta rilevante la difesa del ricorrente, che lamentava la mancata ricezione di un prospetto dettagliato sui termini e le modalità di versamento rateizzato da parte del concessionario per la riscossione. La responsabilità di onorare il debito rateizzato, una volta ottenuta la rateizzazione, resta in capo al condannato.
Principio Giuridico e Precedenti
La decisione si allinea a un orientamento consolidato, come in parte confermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3532 del 2015), che in un caso analogo aveva già escluso che la normativa italiana, pur limitando la libertà di circolazione in questi specifici casi, fosse in contrasto con la disciplina europea in materia.
In sintesi, la sentenza ribadisce che il passaporto è una concessione che presuppone l’assenza di pendenze penali non ancora definite, tra cui rientra a pieno titolo il mancato saldo di una pena pecuniaria derivante da una condanna.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato