In GU Serie Generale n. 50 del 29 febbraio 2024 è stata pubblicata la Direttiva 7 dicembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’istituzione dell’Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile.
A norma dell’art. 1 è istituito l’Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (di seguito Osservatorio), che rappresenta uno degli strumenti mediante il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di autorità nazionale di protezione civile, o, ove nominata, dell’autorità politica delegata, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito Dipartimento), esercita la funzione di promozione, indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile.
Le suddette finalità sono perseguite mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
a. raccolta delle buone pratiche di protezione civile per assicurare l’indirizzo, la promozione e il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
b. sistematizzazione e condivisione delle esperienze del Servizio nazionale della protezione civile qualificate come buone pratiche in una logica di cooperazione, crescita, ottimizzazione e auto-miglioramento del Servizio medesimo;
c. monitoraggio della validità nel tempo delle buone pratiche raccolte, al fine di assicurarne l’eventuale aggiornamento, anche a fronte di modificazioni del quadro normativo o del contesto organizzativo ed operativo di riferimento, ovvero di rilevarne il superamento.
Fonte: Gazzetta Ufficiale