Con la legge 9 marzo 2026, n. 35, lo Stato introduce nuove e più rigorose disposizioni in materia di gestione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio, intervenendo sia sul codice penale sia sul regolamento di polizia mortuaria.
La principale novità è l’inserimento dell’articolo 585-bis nel codice penale, che stabilisce una pena accessoria automatica: in caso di condanna – o anche di patteggiamento – per reati che abbiano causato la morte di un familiare o di una persona legata da relazione affettiva, il colpevole perde ogni diritto di decidere sulla destinazione della salma della vittima. La misura si applica non solo a coniugi, uniti civilmente e parenti prossimi, ma anche a conviventi di fatto o ad altri soggetti designati dalla vittima.
La legge interviene anche nella fase precedente alla sentenza definitiva. Entro sei mesi dovrà essere aggiornato il regolamento di polizia mortuaria per prevedere che, già dal momento dell’iscrizione nel registro degli indagati e fino a un’eventuale assoluzione definitiva, i soggetti coinvolti nei procedimenti per omicidio o reati assimilati non possano esercitare alcuna facoltà sulla tumulazione, inumazione o cremazione del corpo.
Particolare attenzione è riservata proprio alla cremazione: in presenza di un procedimento penale, sarà vietata fino alla conclusione definitiva del processo. In caso di archiviazione, il divieto resterà in vigore per tre anni, salvo diversa decisione del giudice.
Infine, qualora l’indagato sia l’unico soggetto legittimato a disporre della salma e nessun altro ne faccia richiesta, sarà il pubblico ministero a intervenire secondo la normativa vigente.
La legge entrerà in vigore l’8 aprile 2026 e non comporterà nuovi oneri per la finanza pubblica.
Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale