Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 10361 del 29 dicembre 2025, ha chiarito i criteri per la ripubblicazione delle varianti al Piano urbanistico generale (PUG) a seguito delle osservazioni dei privati.
Secondo la Corte, l’obbligo di ripubblicazione sorge quando le modifiche introdotte tra adozione e approvazione determinano un mutamento sostanziale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri generali che lo guidano. Al contrario, variazioni di dettaglio su singole aree, anche numerose o rilevanti, non comportano la necessità di ripubblicazione se non alterano l’impianto originario del piano.
Viene inoltre fatta una distinzione tra modifiche “obbligatorie”, “facoltative” e “concordate”. Le prime, necessarie per rispettare vincoli statali o regionali e tutelare paesaggio e patrimonio, non richiedono ripubblicazione. Le modifiche facoltative o concordate, invece, devono essere ripubblicate se incidono sui criteri generali della variante, garantendo la possibilità ai cittadini di presentare osservazioni.
La sentenza ricorda che, in Emilia-Romagna, l’art. 46 della legge regionale n. 24/2017 impone la ripubblicazione della variante ogni volta che le innovazioni modifichino le caratteristiche generali della proposta, con riferimento alla variante stessa e non all’intero piano. In assenza di ripubblicazione, eventuali provvedimenti che dichiarino inefficaci le SCIA basati su tali modifiche possono essere considerati illegittimi, come nel caso di destinazioni d’uso turistico non correttamente ripubblicate.
In sintesi, la Corte conferma l’importanza della trasparenza e della partecipazione dei cittadini nel processo di approvazione del PUG, stabilendo limiti chiari tra modifiche di dettaglio e innovazioni sostanziali che richiedono la ripubblicazione della variante.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato