Ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica entro il 31 dicembre 2018
Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, stabilito al 31 dicembre 2017 dal dl 244/2017 (milleproroghe), per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stato prorogato al 31 dicembre 2018.
Lo prevede – segnala il portale dell’Anci – il Milleproroghe 2018 – decreto legge 25 luglio 2018 n. 191 convertito nella legge 21 settembre 2018 n. 108 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018.
Inoltre, il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018 (invece che al 31 dicembre 2017). Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
Ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica entro il 31 dicembre 2018 (invece che il 31 agosto 2018).