Entro il 30 aprile del 2019 tutte le amministrazioni pubbliche dovranno completare l’inserimento di dati e informazioni nel nuovo archivio informativo nazionale delle opere pubbliche, che viene istituito dal decreto Genova.
Il provvedimento prevede la creazione di una nuova infrastruttura digitale, l’Ainop (archivio informatico nazionale delle opere pubbliche), che ha l’obiettivo di monitorare lo stato delle opere e valutarne il livello di sicurezza, anche «per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione», e stabilirne il grado di priorità.
Dal 19 novembre 2018 è in vigore la legge 16 novembre 2018, n. 130 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.269 del 19-11-2018 – Suppl. Ordinario n. 55.
L’articolo 13 di questa legge istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP, formato dalle seguenti sezioni:
- a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
- b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
- c) strade – archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
- d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
- e) aeroporti;
- f) dighe e acquedotti;
- g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
- h) porti e infrastrutture portuali;
- i) edilizia pubblica.
Le sezioni sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
- a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
- b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
- c) i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il profilo della sicurezza;
- d) lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
- e) la collocazione dell’opera rispetto alla classificazione europea;
- f) i finanziamenti;
- g) lo stato dei lavori;
- h) la documentazione fotografica aggiornata;
- i) il monitoraggio costante dello stato dell’opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
- l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi all’opera e al contesto territoriale.
Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l’ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l’ente nazionale per l’aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l’Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un’opera pubblica o all’esecuzione di lavori pubblici, alimentano l’AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l’AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l’opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l’anno di messa in esercizio e l’inserimento dell’opera nell’infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull’opera stessa, tramite l’indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
L’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l’interoperabilità con la BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’economia e delle finanze.
A decorrere dal 15 dicembre 2018, i suddetti soggetti rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Genova.
L’inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.
L’AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 14 della legge Genova. Le informazioni contenute nell’AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorità dei medesimi.