Dal primo gennaio 2017 è scattato il consueto adeguamento biennale delle sanzioni amministrative stabilite per le violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale. L’aumento sarà dello 0,1%. L’articolo 195 del codice della strada, infatti, prevede che, per conformarsi all’inflazione, “la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti”. Visti gli andamenti del 2015 e del 2016, il rincaro quest’anno sarà quasi impercettibile e ne saranno interessate solo le sanzioni di importo superiore a 500 euro, visto che per le altre non si arriverà a superare il limite dei 50 centesimi richiesto per l’arrotondamento all’euro superiore.
Inoltre, anche se superiori ai 500 euro, non subiranno alcun rincaro quelle multe inserite nel codice della strada a seguito della depenalizzazione di inizio 2016, visto che l’adeguamento scatta ogni due anni. Si tratta, in particolare, dei casi di guida senza patente o di guida con licenza di categoria inferiore a quella che il veicolo richiede. Sono escluse dall’aumento anche tutte le sanzioni penali, come per esempio quelle collegate alla guida in stato di ebbrezza media o grave e alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.