Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del DL 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.
Di seguito le modifiche delle previsioni in materia di lavoro intervenute in sede di conversione:
- Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo tra la entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2024, il trattamento sostitutivo della retribuzione per le intemperie stagionali sarà riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa per la metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento in questione saranno equiparati a periodi lavorativi e non conteggiati ai fini del raggiungimento della durata max di 90 giornate l’anno per i trattamenti sostitutivi. Analoga previsione per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, ove richieste relativamente ad interventi determinati da eventi non evitabili richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini. A queste ultime, non si applica il contributo addizionale alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale previsto dalla normativa, i benefici saranno riconosciuti nei limiti di un importo complessivo di 13 mln. di euro.
- Il trattamento di CIGS previsto dalla normativa vigente per le aree di crisi industriale è riconosciuto, per l’anno 2024, alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa individuate con 2 decreti del MIMIT del 17 aprile 2023 e del 11 settembre 2023, corrispondenti alle aree di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture. Inoltre, le stesse risorse possono essere destinate per il finanziamento del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
- Ulteriormente rafforzati gli accertamenti sui percettori di ADI (Assegno di Inclusione), anche nell’ottica di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare attraverso l’implementazione dell’interoperabilità delle banche dati degli enti incaricati della vigilanza. Al riguardo, è, altresì, prevista l’assunzione fino a 403 nuove risorse per l’INPS e fino a 111 per l’INAIL, con sblocco della relativa capacità di assunzione di INPS ed INAIL per procedere all’integrazione del contingente ispettivo
- Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, quale strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, ai fini del contrasto del lavoro sommerso. Il nuovo sistema è finalizzato a consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura
- Istituita presso l’INPS la Banca dati degli appalti in agricoltura, al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo. Ad essa avranno accesso il personale ispettivo dell’INL, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL. Alla Banca saranno iscritte le imprese operanti nel settore delle attività di raccolta di prodotti agricoli e altre connesse, che intendano partecipare ad appalti nei quali l’impresa committente sia un’impresa agricola. Con Decreto di questo Dicastero, di concerto con MASAF, sentiti INPS, INL, INAIL e le organizzazioni sindacali dei datori del settore agricolo (firmatarie dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria) saranno definiti i requisiti per il rilascio da parte dell’INPS di un’attestazione di conformità all’impresa richiedente. Sono previste sanzioni pecuniarie e interdittive per la violazione di queste disposizioni.
La Legge n. 101/2024 prevede che sia estesa alle aziende agricole operanti nelle zone agricole colpite dalle alluvioni nel maggio 2023 la riduzione del 68% dei premi e dei contributi previdenziali per i periodi compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 a carico dei datori di lavoro agricolo per il personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, prevista dalla normativa vigente in favore delle imprese agricole che operano in zone agricole svantaggiate. Il provvedimento ha inoltre reintrodotto l’istituto dell’elenco nominativo trimestrale di variazioni, che raccoglie i provvedimenti di variazione adottati dall’INPS rispetto alle giornate lavorative risultanti dall’elenco nominativo annuale, compilato in base alle dichiarazioni dei datori di lavoro. Clicca qui per leggere la news tematica del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone del 12 luglio 2024.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali