L’omicidio stradale diventa reato grazie al via libera del Senato che ha votato la fiducia posta dal Governo. Il testo della legge prevede tre distinte ipotesi delittuose con sanzioni graduate rispetto alla gravità dei comportamenti: nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada, si conferma la pena già prevista (da 2 a 7 anni); chi invece uccide guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere; punito invece con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l, oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). Prevista maggior severità anche per le lesioni stradali: chi guidi in stato di ebrezza o di narcosi si beccherà da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se, comunque, abbia assunto alcol (soglia 0,8 g/l) o l’incidente sia causato da manovre pericolose scatterà la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applicherà ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. Se il conducente fugge, dopo l’incidente, la pena aumenterà da un terzo a due terzi e non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni.
Altre aggravanti sono previste se si verifichi morte o lesioni di più persone, oppure se si sia alla guida senza patente o senza assicurazione. E’ inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su alcune specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente non sia conseguenza esclusiva dell’azione del colpevole. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali sarà automaticamente revocata la patente.
Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se, ad esempio, il conducente sia fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Qualora la patente sia di un altro Stato, anziché la revoca vi sarà l’inibizione alla guida in Italia per un periodo analogo. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta ‘pesante’ e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo, restando però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presti subito soccorso. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Il giudice, a sua volta, potrà ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo potrà essere disposto anche dal pm.