Con ricorso straordinario al Capo dello Stato gli operatori delle strutture ricettive del Comune di Viareggio hanno chiesto l’annullamento della deliberazione n. 15 del 2914 con la quale il Commissario Prefettizio ha rideterminato la misura dell’imposta di soggiorno, applicando le tariffe massime previste dagli articoli 4 del decr.legisl. n. 23/2011 e 13 del D.L. n.201/2011, basate esclusivamente sulla classsificazione per numero di stelle delle strutture stesse.
Il Ministero dell’Interno, intervenendo nel giudizio, ha eccepito che il legislatore non ha previsto un rigido collegamento percentuale tributo-costo del pernottamento, né l’incidenza della variazione del prezzo con riferimento alla bassa od alta stagione di pernottamento, ma solo una graduazione dell’imposta secondo un principio di carattere tendenziale, quale può essere, ad esempio, quello della classificazione delle diverse tipologie delle strutture.
Il Consiglio di Stato è intervenuto sulla questione esprimendo il proprio PARERE n. 02383/2016 della Sezione Prima.
In primo luogo il Consesso ha rilevato che per espressa disposizione di legge gli operatori alberghieri non sono soggetti passivi del tributo, che colpisce direttamente gli ospiti delle strutture, bensì solo incaricati della riscossione nei confronti dei clienti. Ciò non toglie che i ricorrenti abbiano un interesse a contestare il provvedimento in quanto gli effetti si riflettono sulla loro sfera giuridica ed economica implicando un aumento del costo reale del servizio alberghiero. La loro legittimazione può ricavarsi anche dal dettato dell’articolo 4, comma 3, del decr.legisl.n. 23/2011 secondo cui il regolamento comunale deve essere adottato “sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive”, sul presupposto che la posizione soggettiva degli albergatori sia differenziata e qualificata rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento.
Nel Parere viene preso atto che l’aumento delle tariffe da parte del Comune è stato conseguenza della dichiarazione di dissesto dell’Ente, ma l’adozione dell’unico criterio della classificazione in stelle ha prodotto una serie di incongruenze, quali la indipendenza delle tariffe in relazione al periodo dell’anno di maggiore affluenza ed alla reale tipologia delle strutture, quali ad esempio il numero delle stanze, la ubicazione ecc. E’ indubbio che l’Ente nell’applicare la previsione di legge debba rispettare il principio di proporzionalità, il quale rappresenta un limite alla discrezionalità amministrativa; va anche rispettato il principio del buon andamento dell’azione amministrativa nell’ottica di efficienza interna ed anche esterna, in relazione ai costi sopportati dai privati.
Per tutti i motivi esposti, è stato espresso il parere che il ricorso proposto dagli operatori debba essere accolto.