È entrata in vigore il 22 maggio 2021, la legge 21 maggio 2021, n. 69 che converte il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “decreto sostegni 1”)
Si evidenziano di seguito le novità introdotte per il mondo dello sport in sede di conversione, rispetto alle misure già previste nel decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, qui descritte.
Art. 2 – Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici
Per sostenere le realtà che sono state interessate dalla mancata apertura della stagione sciistica 2020/2021, viene istituito un fondo da 700 milioni per l’anno 2021 presso il Ministero del Turismo.
Di queste risorse, 40 milioni di euro sono destinati ai maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali risultano operanti; questo importo verrà distribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’erogazione agli interessati, secondo criteri e modalità di assegnazione dei contributi che verranno definiti dalle stesse con proprio provvedimento.
Art. 14 bis -Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Viene rifinanziato il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione di risorse pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché’ le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
Art. 30, comma 6 bis – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga
Si prevede che gli enti locali possono avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, per l’adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico.
Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l’anno 2021.
Art. 34 – Misure a tutela delle persone con disabilità
Al fine di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, viene istituito un Fondo denominato «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 per finanziare interventi e progetti per la promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive e per l’inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.
I criteri e le modalità di utilizzo del Fondo vengono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali.
Su tali decreti in materia di inclusione sportiva è acquisito il concerto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.
Art. 36 ter – Misure per le attività sportive
La legge di conversione, infine, reintroduce la possibilità che i soggetti che offrono servizi sportivi riconoscano agli acquirenti dei loro servizi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell’emergenza nazionale, ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.