Nella legge di bilacio 2019 (L. n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata nel Supplemento n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018) sono contenute due disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, che hanno accolto le richieste formulate dall’ANCI; riguardano il ripristino della maggiorazione delle tariffe dell’imposta e dei diritti dal primo gennaio 2019 e la rateizzazione dei rimborsi ai contribuenti degli aumenti pagati indebitamente negli anni 2013-2018.
MAGGIORAZIONE DELLE TARIFFE
Il comma 919 della Legge stabilisce che gli enti locali, a decorrere dal primo gennaio 2019, possono aumentare fino al cinquanta per cento le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del decr. legisl. n. 507/1993, per le superfici pubblicitarie superiori al metro quadrato e le frazioni di esse si arrotondano a mezzo metro quadrato.
Si tratta del ripristino di una facoltà che era stata attribuita ai Comuni dall’art. 11, comma 10, della Legge n. 499/1997, che prevedeva un aumento fino al venti per cento dal primo gennaio 1998 e fino al cinquanta per cento a decorrere dal primo gennaio 2000. Tale possibilità era stata poi abrogata per effetto dell’art. 7 del D.L. n. 83/2012. Con il comma 919, la norma riconosce nuovamente ai Comuni tale facoltà, da esercitare con l’adozione di apposita delibera ai sensi dell’art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997 entro il termine di approvazione del bilancio, che al momento resta fissato al 28 febbraio 2019.
Va ricordato che tutte le maggiorazioni, per effetto del comma 6 dell’art. 7, del decr. legisl. n. 507/1993, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili. Pertanto, a titolo esemplificativo, il calcolo della tariffa annua a metro quadrato, per un mezzo pubblicitario luminoso, della superficie di mq. 2, ubicato in una strada ricompresa nella categoria speciale, posta la tariffa base di euro 100, va eseguito come segue:
Tariffa base 100
Maggiorazione per la pubblicità luminosa 10
Maggiorazione per la categoria speciale 150
Maggiorazione per superficie superiore al mq 50
Totale tariffa a mq 310
RESTITUZIONE IMPORTI RISCOSSI DAL COMUNE PER MAGGIORAZIONE NON APPLICABILE NEGLI ANNI 2013/2018
E’ noto che a seguito dell’abrogazione dell’art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997 (recante la facoltà per i Comuni di aumentare la tariffa base per le superfici superiori al metro quadrato) avvenuta per effetto dell’art. 7 del D.L. 83/2012, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 15 del 2018 ha dichiarato la inefficacia delle delibere adottate dai Comuni dopo il 26 giugno 2012 recanti l’approvazione o la proroga della suddetta maggiorazione, e tale pronuncia aveva originato richieste di rimborso degli importi indebitamente pagati dai contribuenti.
Con la disposizione contenuta nel comma 917 della Legge di bilancio citata viene stabilito che ciascun Comune possa effettuare la restituzione in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta sia diventata definitiva. Anche tale provvedimento andrà adottato dagli Enti in conformità dell’art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997, nell’esercizio del potere regolamentare loro attribuito in ordine alla liquidazione, all’accertamento ed alla riscossione delle entrate locali.
LIMK – LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – ART. 1- COMMI 917 E 919 – IN SUPPLEENTO N. 62/L ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 392 DEL 31 DICEMBRE 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it