La potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997 rappresenta il cardine dell’autonomia locale e va esercitata ogni volta che l’ente debba intervenire per adottare decisioni nel settore delle entrate, alla luce di nuove disposizioni legislative.
Giova richiamare l’attenzione sulle norme più recenti che offrono ai Comuni l’occasione per approvare le più significative integrazioni ai suddetti Regolamenti.
Le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità
La legge di bilancio per il 2019 (n. 145 del 30 dicembre 2018) con il comma 919 dell’art. 1 attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al cinquanta per cento per le superfici dei mezzi pubblicitari superiori al metro quadrato.
Viene inoltre disposto con il comma 917, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, la restituzione ai contribuenti delle maggiori somme pagate e non dovute per imposta di pubblicità negli anni 2013-2018 per effetto delle delibere illegittime adottate dai Comuni oltre la data del 26 giugno 2012 in applicazione dell’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012. La restituzione potrà avvenire con una rateazione fino a cinque anni della somma. Sorge da alcune parti il dubbio se rientri nella facoltà del Comune prevedere nel Regolamento la possibilità di compensazione tra l’imposta dovuta dal contribuente per le annualità correnti e gli eventuali importi a credito per la restituzione. Ad avviso dello scrivente tale possibilità può ben rientrare nella potestà regolamentare. Ciò perché, anche se è vero che la norma recita che la stessa costituisce deroga all’art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997, si potrebbe ritenere che la sostanza della disposizione risiede nell’obbligo della restituzione (inderogabile) ma il Comune potrebbe esercitare la propria discrezionalità nel prevedere la COMPENSAZIONE. La questione merita un approfondimento e verrà sottoposta all’attenzione del MEF.
La conferma dei coefficienti TARI
L’art. 1, comma 1093, della Legge di bilancio 2019, stabilisce che anche per il 2019 è concessa a Comuni la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a,4b, dell’allegato 1 al Regolamento di cui al DPR n. 158/1993, in misura del cinquanta per cento inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati.
La maggiorazione della TASI
Per effetto dell’art. 1, comma 1133 della Legge di bilancio 2019, i Comuni possono confermare per l’anno 2019, con apposita delibera consiliare, la maggiorazione della TASI approvata per gli anni 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’art. 1, c. 28, della Legge n. 208/2015.
La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali
Il D.L. n. 119/2018 (c.d. decreto di pace fiscale), in vigore dal 24 ottobre 2018, con l’articolo 6 estende la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti anche agli enti territoriali, con delibera da approvare entro il 31 marzo 2019 (termine che cadendo di domenica si intende spostato al primo aprile 2019). Si tratta delle controversie pendenti in ogni grado e stato del giudizio dinanzi alla giurisdizione tributaria, compresa la Corte di Cassazione, con esclusione del COSAP (come è noto la cui competenza è rimessa al giudice ordinario) mentre sono definibili le controversie relative al CIMP (canone per la concessione degli impianti pubblicitarie) la cui natura tributaria è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 141 del 2009.
Va segnalato che l’IFEL, con la propria NOTA DI APPROFONDIMENTO del 5 marzo 2019, ha fornito puntuali chiarimenti sul tema in questione, con la messa a disposizione sul sito di una bozza di delibera e di uno schema di Regolamento.
Il Fondo per l’incentivazione al personale impiegato nella riscossione delle entrate
Il comma 1091 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2019 attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire un Fondo, finalizzato a potenziare gli Uffici comunali preposti all’esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione, alimentato dalle maggiori entrate accertate e riscosse per IMU e TARI, risultanti dal conto consuntivo dell’anno di riferimento, la cui misura può essere determinata fino al cinque per cento di tali somme.
L’applicazione delle procedura del PAGO PA per i versamenti a favore del Comune
Il D.L. n. 135/2018 sulla semplificazione reca disposizioni sull’applicazione del PAGO PA, la Piattaforma informatica gestita dall’AGID, disciplinata dal decr. legisl. n. 285/2005 e s.m.i., per effetto del quale tutti i versamenti di qualsiasi natura effettuati a favore degli Enti Pubblici e, quindi, anche dei Comuni, debbano necessariamente seguire la procedura del PAGO PA, che prevede l’’attribuzione di un CODICE (IUV) finalizzato ad individuare e seguire ogni singolo versamento, fino all’acquisizione nelle casse dell’Ente Si rende quindi opportuno che ogni Comune, nel proprio Regolamento delle Entrate, venga recepito il PAGOPA e vengano dettate le modalità per l’applicazione, quanto ai sistemi di pagamento, alla indicazione dei PRESTATOTI DI SERVIZI A PAGAMENTO (PSP), ai PARTNER TECNOLOGICI che forniscono servizi di supporto agli Enti. Si segnala che sul sito agid.gov.it sono fornite tutte le indicazioni e le linee guida per la puntuale applicazione di tale procedura.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it