L’Autorià Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 102 del 19 marzo 2025, approvata dal Consiglio dell’Autorità, ha chiarito che i compensi per i servizi di ingegneria e architettura di una procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento. Le tariffe ministeriali assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura. Inoltre, le attività richieste ai fini della richiesta di finanziamento non possono essere compensate forfettariamente.
L’Autorità, nel suo parere, ha precisato che “le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, rientrano nell’ambito i servizi di ingegneria e architettura e pertanto non è conforme alla normativa la previsione di una remunerazione costituita da una somma forfettaria massima per due anni di contratto, in quanto anche il compenso per tale attività deve necessariamente essere individuato utilizzando il parametro delle tariffe ministeriali”.
“Il DOCFAP – aggiunge l’Autorità – è un documento prodromico alla progettazione che non può essere affidato congiuntamente al primo livello di progettazione, coincidente con il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), e quindi la Stazione appaltante è tenuta ad affidare il relativo servizio con procedura separata”.
Il parere di precontenzioso
Parere di precontenzioso n. 102 del 19 marzo 2025.pdf0.14MB
Fonte: ANAC