La Corte costituzionale, con la sentenza 51 del 2025, afferma la necessità che il Comune individui l’interesse pubblico per la realizzazione di interventi di “rigenerazione urbana” realizzati ai sensi dell’art. 4 della legge regione Lazio n. 7 del 2017.
Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale – sollecitata dalla ordinanza di
rimessione del T.a.r. per il Lazio, sez. II-bis, 12 giugno 2024, n. 11909 (oggetto della News
UM n. 20 del 7 marzo 2025) – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni
della legge della Regione Lazio, in tema di recupero edilizio di immobili degradati e
abbandonati nella parte in cui compromettono la potestà pianificatoria dei Comuni.
La questione ha ad oggetto l’art. 4, comma 1, della l.reg. Lazio, 18 luglio 2017, n. 7 (rubricata
“Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”) nella parte in cui consente,
previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (t.u.
edilizia), di intervenire direttamente sulle preesistenze edilizie, legittime o legittimate (che
non ricadano: a) nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;
b) all’interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444 – autorizzando interventi diretti di ristrutturazione, demolizione e
ricostruzione di edifici con superficie utile lorda inferiore a 10.000 mq, con mutamento della
destinazione d’uso tra le categorie funzionali ex art. 23-ter del d.P.R. 380/ 2001 ad esclusione
di quella rurale, anche in assenza di pianificazione urbanistica comunale e comunque non
oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della predetta legge regionale (pubblicata sul
bollettino ufficiale della regione, n. 57 del 18 luglio 2017, ed entrata in vigore ex art. 12 della
stessa legge, il 19 luglio 2017).
La Corte ha, dunque, dichiarato inammissibile la q.l.c. sollevata in relazione all’art. 97 Cost.
Fonte: Ufficio massimario Consiglio di Stato