Con 361 voti favorevoli e 7 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.
La riforma del titolo V della Costituzione contenuta nella legge prevede, oltre alla soppressione delle previsioni costituzionali relative alle province, quale ente costitutivo della Repubblica, una profonda revisione del riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni, oggetto dell’articolo 117 Cost. È, in particolare, soppressa la competenza concorrente con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale.
Tra le materie attribuite alla esclusiva competenza dello Stato: la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia; le infrastrutture strategiche, le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e le relative norme di sicurezza; la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; il coordinamento informativo dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; la tutela e sicurezza del lavoro; le disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale; l’ordinamento delle professioni; la tutela e promozione della concorrenza.
È invece di competenza delle Regioni ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato: per esempio la dotazione infrastrutturale, l’organizzazione in ambito regionale della formazione professionale, la disciplina – per quanto di interesse regionale – delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici.
Inoltre, è introdotta la c.d. “clausola di supremazia”, in base alla quale la legge statale – su proposta del Governo – può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero al tutela dell’interesse nazionale.
Le modifiche introdotte non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, salvo specifiche disposizioni disposte con riferimento all’applicazione dell’art. 116 della Costituzione, che disciplina il c.d. regionalismo differenziato.