Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 – Suppl. Ordinario n. 70 – è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)” entrata in vigore il 1 gennaio 2016.
Tra i 999 commi dell’art. 1 presenti nella manovra economica appena varata è di particolare interesse il comma 391 che istituisce la Carta della Famiglia destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico.
La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli Comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione.
La carta consente a coloro che si trovano in determinate condizioni con un determinato indicatore ISEE, l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa.
Per ottenerla occorrerà presentare un apposita richiesta con modalità che verranno stabilite con apposito decreto entro il 31 marzo, infatti, la legge prevede espressamente che i criteri e le modalità verranno stabiliti con “decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Inoltre, La Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più Gruppo di acquisto familiare (Gaf) o gruppi di acquisto solidale (Gas) nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro.