La Corte costituzionale, con la sentenza n. 159 del 31 ottobre 2025 (rel. Navarretta), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), sollevate dal Tribunale di Milano.
Il giudice rimettente dubitava della compatibilità della norma — che riconosce un esonero contributivo totale in favore delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato — con gli articoli 3, 31 e 37 Cost., nonché con il principio di parità di trattamento tra lavoratori sancito dal diritto dell’Unione europea. L’esclusione delle lavoratrici a tempo determinato e di quelle impiegate nel lavoro domestico, secondo il Tribunale, avrebbe determinato una disparità di trattamento irragionevole e contraria alle finalità di tutela della maternità.
La Corte, pur riconoscendo la finalità promozionale della misura, ha ribadito l’ampio margine di discrezionalità spettante al legislatore nella individuazione dei destinatari degli incentivi fiscali e contributivi. La limitazione ai soli contratti a tempo indeterminato è stata ritenuta coerente con la ratio legis, volta non soltanto a sostenere la genitorialità, ma anche a favorire la stabilità occupazionale femminile.
In tal senso, la Corte ha sottolineato che la disposizione impugnata si configura come intervento “sperimentale e a risorse limitate”, rispetto al quale non è costituzionalmente sindacabile la scelta di concentrare il beneficio su una platea ristretta, purché non arbitraria. L’eventuale estensione della misura a categorie ulteriori, come le lavoratrici a termine o domestiche, comporterebbe infatti un incremento di spesa non compatibile con il vincolo dell’art. 81 Cost.
Quanto al parametro dell’art. 3 Cost., la Corte ha escluso che la distinzione operata dal legislatore sia priva di giustificazione razionale: la diversità di disciplina risponde a finalità proprie e non è comparabile, sul piano costituzionale, alle discriminazioni di genere o di stato civile vietate dalla Carta.
Infine, la Consulta ha evidenziato che il legislatore è già intervenuto, con la legge di bilancio 2025 (l. n. 207/2024), ad ampliare l’ambito soggettivo dell’esonero anche alle lavoratrici a tempo determinato, confermando così il carattere dinamico e progressivo della misura.
La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza costituzionale che, in materia di agevolazioni contributive e fiscali, riconosce al legislatore un’ampia discrezionalità nel bilanciamento tra esigenze di promozione sociale e sostenibilità finanziaria, purché le differenziazioni non risultino manifestamente irragionevoli o discriminatorie.
Fonte: Corte Costituzionale