Quesito
OGGETTO: CITTADINANZA JURE SANGUINIS ACCERTATA GIUDIZIALMENTE EX ART. 3-BIS LETT B) LEGGE N. 91/1992 RIFLESSI SUI FIGLI MINORI.
Abbiamo ricevuto il 23/06/2025 una sentenza passata in giudicata il 13/06/2025, corredata di attestazione di conformità e di tutti gli atti di stato civile relativi a quattro cittadini brasiliani residenti all’estero.
Premettiamo che l’istanza di riconoscimento jure sanguinis per via giudiziale venne depositata in data 07/03/2024, che gli atti di stato civile sono stati controllati dal nostro ufficio e sono corretti / conformi in ogni loro parte (correttamente tradotti e legalizzati).
A parere di chi scrive non sorgerebbero problemi in merito alla trascrizione di tali atti ed al riconoscimento jure sanguinis dei quattro cittadini visto che ai sensi della legge 91/1992 art. 3-bis lett b) l’istanza al tribunale è stata presentata prima del 27/03/2025 e che si è conclusa positivamente a loro favore.
I dubbi sorgono in merito ai tre figli minori di questi quattro adulti: abbiamo ricevuto gli atti di nascita corredati da traduzioni e legalizzazioni tuttavia non sappiamo come comportarci non essendo citati nella sentenza.
A parere dello scrivente trova applicazione l’art. 4 c. 1-bis lett b) “la dichiarazione è presentata […] dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione […] da cittadino italiano.” Parrebbe dello stesso tenore la circolare del Ministero dell’Interno n. 26185 del 28/05/2025 laddove al punto 2.3 prevede tale misura anche per i figli di cittadini per nascita ai sensi della lett. b) del menzionato art. 3bis legge 91/92. Tale dichiarazione da parte del genitore andrebbe resa entro il 31/05/2026 con il pagamento di un contributo di € 250,00.
RISPOSTA Si riscontra il quesito e si fa presente per il caso in esame che….
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