Nella sentenza n. 7945 del 10 ottobre 2025, la Sezione V del Consiglio di Stato (Presidente ed Estensore Caringella) torna a delineare tre principi in materia di appalti pubblici.
In primo luogo, in tema di interpretazione della lex specialis di gara, il Collegio ribadisce che trovano applicazione i criteri letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.: le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto. A tutela della parità di trattamento e dell’affidamento dei concorrenti, il dato letterale deve comunque prevalere, così da evitare che l’attività interpretativa si traduca in un’inammissibile integrazione del bando.
In secondo luogo, la decisione affronta il tema del punteggio premiale previsto per le offerte che presentino “maggiori risorse di personale”. Il Consiglio di Stato chiarisce che tale punteggio può essere riconosciuto solo per personale effettivamente aggiuntivo e destinato ai compiti oggetto dell’appalto, con esclusione di figure già comprese nella dotazione minima. È quindi illegittima la valorizzazione di personale già impiegato in altre mansioni o a costo zero, come nel caso dei responsabili di settore indicati dall’operatore economico, il cui impiego non comportava un effettivo incremento delle risorse dedicate al servizio. Tale lettura, osserva il Collegio, risulta coerente non solo con il dato testuale, ma anche con la finalità del criterio premiale, che mira a premiare il potenziamento reale dell’offerta tecnica.
Infine, la sentenza ribadisce che, nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può disporsi il subentro nel contratto ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett. c), e 124, comma 1, c.p.a., qualora non residuino profili di discrezionalità nella valutazione delle offerte e risulti accertata la spettanza dell’appalto in favore dell’impresa ricorrente.
La pronuncia si colloca in linea con un orientamento costante in materia di interpretazione della lex specialis (Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465; sez. VI, 11 giugno 2025, n. 5066) e di punteggio premiale (Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2021, n. 2473), mentre conferma l’evoluzione giurisprudenziale sul tema del subentro contrattuale in assenza di margini valutativi residui.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato